Atto d'indirizzo al PTOF
ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
La legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), in vigore dal 16 luglio 2015, all’art. 14 riformula, sostituendolo, l’art. 3 del DPR n.275/1999 riguardante il Piano dell’Offerta Formativa. Tra le novità principali introdotte rispetto al testo previgente, ricordiamo:
- la durata temporale triennale in cui si sviluppa la progettazione di scuola;
- la previsione nel documento dei posti di organico funzionale dell’autonomia (posti comuni e di sostegno) e dell’organico per il potenziamento;
- l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da parte del Consiglio di Istituto (ricordiamo che il potere di indirizzo per l’attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione è attribuito dalla l. 107 al dirigente scolastico).
Posto che nel sistema di autonomie della scuola e di relazioni di equiordinazione funzionale che legano soggetti dotati di poteri decisionali discrezionali (dirigente, collegio, consiglio, singolo docente) l’atto di indirizzo è uno strumento di coordinamento essenziale per garantire unitarietà e convergenza delle azioni verso il comune traguardo di garanzia del successo formativo degli alunni, in questo contesto esso costituisce un atto pedagogico, oltreché amministrativo, che connette e orienta processi e azioni a più mani:
- dagli esiti dell’autovalutazione (RAV) e della valutazione esterna (prova nazionale), alla pianificazione triennale di un’offerta formativa sensibile rispetto alle priorità ed alle piste di miglioramento individuate;
- dagli esiti della valutazione interna (comportamento, apprendimenti, competenze), alle pratiche didattiche d’aula e agli ambienti di apprendimento da promuovere in linea con quanto suggerito dalle Indicazioni e dalle Linee guida nazionali.