Uil TRASFERIMENTI 2022/23 | MOBILITA’: dal 28/2 l’avvio delle procedure. Il nostro vademecum operativo

                                                                                                                                                                                                     
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Presentazione domande esclusivamente in modalità online. Le scadenze:

  • Personale docente: dal 28 febbraio 15 marzo 2022;
  • Personale educativo: dal 1° al 21 marzo 2022;
  • Personale ATA: dal 9 al 25 marzo 2022.

DOMANDE & RISPOSTE (… vai alle nostre FAQ)
Sono un docente immesso in ruolo nel 2020/21. Se ottengo il trasferimento per l’a.s. 2022/23, potrò richiedere trasferimento per il 2023/24 e assegnazione provvisoria per il 2022/23?

NO.  Il comma 5 dell’art. 1 della O.M. è molto chiaro su questo punto e recita:

“… per i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 che acquisiscono la titolarità su istituzione scolastica a seguito delle operazioni di mobilità del corrente anno, il vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica di cui al precedente comma 4 [legge 23 luglio 2021, n. 106] decorre dal 2022/23.”

L’artificio introdotto nel Contratto della c.d. “acquisizione della titolarità” mediante domanda di trasferimento, che riguarda anche gli assunti nel 2020/21, diventa un vero e proprio boomerang per tali docenti nel momento in cui otterranno il trasferimento richiesto per il 2022/23.
Infatti, dopo aver scontato già due anni di vincolo (2020/21 e 2021/22), bloccati sia nei trasferimenti che nelle assegnazioni provvisorie/utilizzi e art. 36 CCNL/2007, se ottengono ora il trasferimento, provinciale o interprovinciale (con qualsiasi codice utilizzato per le preferenze), si vedranno bloccati per i successivi 3 anni, a decorrere dal 2022/23. Saranno svincolati solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2025/26.
Per l’assegnazione provvisoria/utilizzo stessa sorte: ottenendo il trasferimento non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzo per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/2025.
In poche parole, ottenendo il trasferimento per il 2022/23, il docente sconterà in tutto 5 anni di blocco!


DOMANDE & RISPOSTE (…vai alle nostre FAQ)
Sono un docente immesso in ruolo nell’a.s. 2021/22. Se ottengo il trasferimento per l’a.s. 2022/23, potrò richiedere trasferimento per l’anno scolastico successivo e assegnazione provvisoria per il 2022/23?

NO. Il docente assunto nel 2021/22 ha un blocco triennale dall’anno di immissione in ruolo che ricomincia se, nell’a.s. 2022/23, ottiene trasferimento. Per cui:
– Se, per l’a.s. 2022/23, fa domanda e ottiene un trasferimento provinciale o interprovinciale (con qualsiasi codice utilizzato per le preferenze), resta bloccato nella nuova scuola per tre anni e di conseguenza non potrà richiedere trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2023/24 e per il 2024/25.
Sarà svincolato solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2025/26.
Non potrà inoltre richiedere assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2022/23.
– Se, per l’a.s. 2022/23, non fa domanda, o la presenta e non ottiene nulla, acquisisce la titolarità nella scuola di immissione in ruolo l’1/9/2021 con vincolo di tre anni (2021/22, 2022/23, 2023/24) di conseguenza non potrà richiedere trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2023/24. Sarà svincolato solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2024/25. Non potrà inoltre richiedere assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2022/23.

fonte: uilscuola.it

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